Il “Bonus Psicologo” è un contributo economico (che varia in base al valore ISEE di chi presenta la domanda) per effettuare sedute di psicoterapia con uno Psicologo Psicoterapeuta, in modo da affrontare, provare a comprendere ed elaborare le proprie difficoltà psicologiche e quotidiane legate alla pandemia da Covid19, al momento di crisi socio-economica, ma anche alle situazioni individuali (o familiari) problematiche che complicano e mettono a rischio il benessere e la qualità della vita delle persone.
Chiedere aiuto è segno di coraggio e questo contributo può essere una “piccola grande” motivazione in più per migliorare se stessi.
Puoi utilizzare il “Bonus Psicologo” anche dal Dott. Filippo Toccafondi (che è iscritto nella graduatoria specifica dei professionisti abilitati).
COS’È IL BONUS PSICOLOGO
È un contributo erogato dallo Stato Italiano tramite l’INPS volto a sostenere le persone in condizione di ansia, stress, depressione e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico (sedute di psicoterapia).
A CHI È RIVOLTO
È rivolto a tutte quelle persone che hanno avuto gravi ripercussioni psicologiche a causa della pandemia e non solo.
COME OTTENERLO
Requisiti
Il beneficio è riconosciuto ai soggetti in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito descritti:
• residenza in Italia;
• valore ISEE in corso di validità non superiore a 50.000 euro.
Quando fare la domanda
La domanda per ricevere il contributo per le sedute di psicoterapia potrà essere presentata all’INPS dal 15 settembre al 14 novembre 2025.
Come fare domanda
La procedura per la presentazione della domanda è disponibile accedendo al servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo” raggiungibile dal sito web dell’Istituto INPS (www.inps.it), seguendo le indicazioni riportate.
Per accedere alla procedura è necessario disporre delle credenziali SPID almeno di II livello, CIE 3.0 o CNS.
Al termine del periodo stabilito dall’Istituto per la presentazione delle domande, verranno stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio nei limiti delle risorse stanziate, tenendo conto del valore ISEE e, a parità di valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. Il completamento della definizione delle graduatorie è comunicato con apposito messaggio, pubblicato sul sito istituzionale dell’INPS.
Per fare la domanda per ricevere il “Bonus Psicolgo”, in alternativa all’accesso al sito dell’INPS, è possibile utilizzare il servizio del Contact Center dell’INPS chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Come viene pagato
Le soglie sono le seguenti:
a) con un valore ISEE inferiore a 15.000 euro, l’importo del beneficio è erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo di 1.500 euro per ogni beneficiario;
b) con un valore ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio è erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo di 1.000 euro per ogni beneficiario;
c) con un valore ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio è erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo di 500 euro per ogni beneficiario.
L’elaborazione delle graduatorie è comunicata tramite SMS o email ai soggetti richiedenti ai recapiti indicati nella domanda. L’esito della domanda risulta consultabile nella medesima procedura utilizzata per la presentazione della domanda nella sezione “Ricevute e provvedimenti”.
In caso di accoglimento, nel provvedimento sono indicati:
- l’importo del contributo;
- il codice univoco associato.
Questi dati devono essere comunicati, per ogni sessione di psicoterapia, al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa, iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti dell’Albo degli psicologi.
Il codice univoco deve essere utilizzato entro 270 giorni dall’accoglimento della domanda. Superato questo termine viene annullato.
A partire dall’annualità 2025, i destinatari del contributo che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda decadono dal beneficio e si provvede, una sola volta, allo scorrimento delle graduatorie.
Per info e adesioni al servizio, cliccare qui.